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Rubriche - IL CONDOMINIO

Per la validità della delibera assembleare è propedeutica l’esatta indicazione, nel verbale redatto durante l’assemblea, del numero dei
presenti (anche quelli rappresentati per delega), rispetto al numero dei condomini facenti parte del condominio, con i rispettivi millesimi rispetto al totale dei millesimi del condominio (che di solito è 1.000 ma qualche volta il numero può essere diverso).
Ebbene può accadere che, oltre a cambiare naturalmente di volta in volta il
numero dei condomini presenti in assemblea registrati nel verbale, cambi
anche il numero dei condomini, che comunque deve essere anch’esso
indicato, quale valore a cui rapportare il numero dei predetti condomini
presenti. Questo cambiamento di solito è dovuto ad errore commesso dal
redattore del verbale che non conosce il predetto valore o lo calcola
erroneamente. Si deve però precisare che, in un condominio, mentre il
numero delle unità immobiliari che ne fanno parte rimane sempre lo stesso
può invece lecitamente cambiare il numero totale dei condomini. Il
cambiamento del numero dei condomini é dovuto, se diminuisce,
dall’acquisto da parte di un condomino dell’unità immobiliare di un altro
condomino o di altri condomini, se aumenta, dalla vendita da parte di un
condomino proprietario di più unità immobiliari (riportate singolarmente
nelle tabelle millesimali) a nuovi diversi proprietari esterni al condominio.
In tali casi, fermo restando il numero delle unità immobiliari di cui
all’elenco riportato nella tabella millesimale di proprietà, diminuisce o
aumenta il numero dei proprietari nel condominio che perdono o
acquistano la qualità di condomini.
Tutto quanto sopra premesso si può affermare che concorrono alla validità
delle delibere, due fattori complementari, che tassativamente e
compiutamente trascritti nei verbali, debbono avere congiuntamente
espresso la volontà di approvare le delibere stesse.

Poiché potrebbe accadere che pochi condomini siano portatori della
maggioranza dei millesimi, è prescritto che le maggioranze per le delibere
da approvare, siano composte dai predetti due fattori, quali la somma dei
millesimi ed il numero dei condomini.
Tali due fattori, “c. d. quorum”, sono l’uno, il numero delle unità
immobiliari (a favore della delibera) che rileva come quoziente del totale
dei millesimi rappresentati rispetto al totale dei millesimi del condominio
(di solito, c. s. detto, 1.000) e l’altro, il numero dei condomini votanti che
rileva anch’esso come quoziente del numero dei condomini (votanti a
favore della delibera) rispetto alla totalità dei condomini. Ebbene i due
quozienti nelle misure previste nei relativi articoli del C.c. (1136 e segg.), il
primo quale risultato del numero totale dei millesimi del condominio diviso
il numero dei millesimi presenti in assemblea votanti a favore della
delibera ed il secondo quale risultato del numero totale dei condomini
facenti parte del condominio diviso il numero dei condomini presenti in
assemblea, sempre votanti a favore della delibera, sono sempre prescritti
per la validità delle delibere. Ad esempio per le delibere adottate in
assemblee di seconda convocazione, sono prescritti i seguenti quozienti
minimi di votanti a favore, affinché le delibere siano valide:
altalt


 
Per maggior chiarimento per un condominio formato da 33 condomini in
cui i millesimi riportati nella tabella di proprietà siano 1.000 dovremo avere
i seguenti quozienti per la validità delle delibere votate di cui sopra:
per quelle con la prescrizione di un 1/3 numerico e di 1/3 di valore,
rispettivamente il voto favorevole in assemblea di un quoziente pari 1/3
dei condomini, da 33 diviso 11 condomini presenti, votanti a favore della
delibera, ed il voto favorevole di un quoziente pari a 1/3, da millesimi 1.000
diviso 333,3 millesimi portati dai condomini presenti, votanti a favore della
delibera;
per quelle con la prescrizione di un 1/3 + 1 numerico e di 1/2 di valore,
rispettivamente il voto favorevole in assemblea di un quoziente pari 1/3
dei condomini + 1, da 33 diviso 11 +1 , ed il voto favorevole di un
quoziente pari a 1/2, da millesimi 1.000 diviso 2.

DR. PAOLO CHIAPEROTTI, VIA TORINO, 150, 00184 ROMA
Mediatore civile e commerciale

 
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Le falsità del governo Monti sull'IMU: parlano del 30% delle famiglie esenti, con una imposta media da versare di circa 200 euro. Ma facendo i conti su un appartamento medio-piccolo del valore catastale di 800 euro, l'imposta da pagare, sottratti i 200 euro di detrazione familiare, è di 337 euro. Il calcolo è fatto con l'aliquota del 4 per mille, ma tenendo presente che molti comuni aumenteranno l'aliquota, l'importo aumenta: a Roma è del 5 per mille e l'importo da pagare passa a 472 euro....!! Come li fanno i calcoli i tecnici ben pagati di Monti? Volete sapere quanto bisogna pagare se la rendita catastale della prima casa è di appena 300 euro con l'aliquota di base del 4 per mille? con la detrazione bisogna pagare 2 euro. Ma quale appartamento ha una rendita così bassa? solo se ha una superficie di circa 30 mq.

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