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Rubriche - IL CONDOMINIO

Si vogliono con questa breve nota precisare due questioni, che qualche volta, sconosciute, sono invece molto rilevanti per i partecipanti al condominio. La prima questione riguarda un rischio coperto dall’assicurazione dello stabile, solitamente costituita da una polizza, chiamata “GLOBALE FABBRICATI”, la seconda questione riguarda invece i termini (limiti temporali) per la denuncia dei sinistri.
Per la prima questione, prenderemo in considerazione il danno causato da fuoriuscita di acqua condotta per rottura accidentale di tubazioni, che è, di massima, il rischio coperto da ogni polizza, rimandando ad una lettura più attenta per gli altri rischi coperti.
Ebbene fino a qualche tempo fa, è risultato che molti proprietari pensassero che i danni causati da rottura di tubazioni private adducenti acqua sia potabile che di scarico, non fossero rischi coperti dall’assicurazione del condominio. Si pensava infatti che l’assicurazione, proprio perché condominiale, risarcisse i danni causati, in qualche modo, solamente da componenti o strutture condominiali. Quindi se la fuoriuscita dell’acqua avveniva da un tubo condominiale si investiva del problema l’amministratore del condominio per le misure da prendere, in caso diverso, quando il tubo danneggiato, da cui era fuoriuscita l’acqua, risultava privato,
il proprietario provvedeva direttamente al risarcimento del danno.

Questo era in contrasto sia con le condizioni generali di polizza, di non facile lettura
per i non iniziati o per i non scrupolosi e sia con la logica del calcolo del
premio annuale di assicurazione che veniva e viene calcolato sul valore
dello stabile escluso il valore del terreno necessario per la sua edificazione
(anche quello dei distacchi). Infatti il valore dello stabile, meglio indicato
come valore di ricostruzione, considerato per il calcolo dell’ammontare del
premio di polizza, comprende, oltre che le strutture e gli impianti
condominiali, anche tutte le strutture ed impianti privati, che sono poi, in
linea di massima, quelli posti in opera all’epoca della sua costruzione.
Da quanto sopra scaturisce quindi che il danno procurato dalla rottura di una
tubazione di acqua condotta di proprietà privata, inserita nello stabile, è
coperto dall’assicurazione dello stabile condominiale che è tenuta a risarcire
DR. PAOLO CHIAPEROTTI, VIA TORINO, 150, 00184 ROMA
CONSULENZE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE
TEL 06484425 - 06484455
nei modi previsti, i proprietari delle cose danneggiate siano essi, il
proprietario della tubazione da cui è fuoriuscita l’acqua o altri condòmini
adiacenti o sottostanti o il condominiio come proprietario di spazi comuni
danneggiati.
La seconda questione riguarda invece i limiti temporali della denuncia dei
sinistri. Da una prima sommaria lettura, di quanto riportato nelle condizioni
generali delle polizze delle diverse compagnie ove si afferma che:
“In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto
all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre
giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del Codice
Civile.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.”
si potrebbe dedurre che l’avviso del sinistro deve essere dato
tassativamente entro tre giorni da quando l’assicurato ne abbia avuto
notizia e quindi nel caso di sinistri non denunciati tempestivamente
verrebbe a mancare l’obbligo del risarcimento da parte della Compagnia
Assicuratrice.
Nulla di più errato perché l’obbligo del risarcimento non viene affatto a
mancare se non per il decorrere del tempo di cui alle prescrizioni ordinarie.
Infatti da una più attenta lettura della sopra citata condizione generale si
deduce che la penale per non avere eseguito la comunicazione nei tre
giorni predetti scaturisce da quanto riportato nel secondo comma del
predetto art. 1915 C.c. come appresso “Se l’assicurato omette
colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre
l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.”
Quindi i limiti dei tre giorni previsti in polizza non sono tassativi, ma se non
rispettati possono solo produrre una riduzione dell’entità del risarcimento,
in quanto il predetto secondo comma dell’art. 1915 del C.c., non vieta la
denuncia tardiva, ma, in caso della sua effettuazione, consente
all’assicuratore di ridurre l’indennità del risarcimento in ragione del
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pregiudizio sofferto, prevedendo dunque un possibile risarcimento
parziale.
Per cui la denuncia tardiva è del tutto efficace ai fini della richiesta del
risarcimento, tale e quale come se fosse stata eseguita all’epoca del
sinistro, con gli effetti riduttivi, se esistenti, del pregiudizio sofferto da
dimostrare. Per maggiore chiarezza il pregiudizio, da dimostrare da parte
dell’assicuratore, è il danno che a sua volta subisce per il ritardo della
notizia del sinistro occorso all’assicurato.E’ poi da tenere presente che il
richiamato secondo comma dell’art. 1915 del C.c. che disciplina la denuncia
tardiva, risulta tra le disposizioni inderogabili richiamate dall’art. 1932 del
C.c.

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Le falsità del governo Monti sull'IMU: parlano del 30% delle famiglie esenti, con una imposta media da versare di circa 200 euro. Ma facendo i conti su un appartamento medio-piccolo del valore catastale di 800 euro, l'imposta da pagare, sottratti i 200 euro di detrazione familiare, è di 337 euro. Il calcolo è fatto con l'aliquota del 4 per mille, ma tenendo presente che molti comuni aumenteranno l'aliquota, l'importo aumenta: a Roma è del 5 per mille e l'importo da pagare passa a 472 euro....!! Come li fanno i calcoli i tecnici ben pagati di Monti? Volete sapere quanto bisogna pagare se la rendita catastale della prima casa è di appena 300 euro con l'aliquota di base del 4 per mille? con la detrazione bisogna pagare 2 euro. Ma quale appartamento ha una rendita così bassa? solo se ha una superficie di circa 30 mq.

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