capture 004 03032022 185039Si era lamentata su Facebook con il governatore Michele Emiliano della scarsa qualità delle mascherine che la Regione Puglia aveva dato al personale delle ambulanze del 118: per questo era stata sospesa dal lavoro e dalla retribuzione. Un’autista soccorritrice del 118 di Fasano (Brindisi) dovrà ora essere risarcita dall’associazione per cui presta servizio, associazione che dovrà anche pagare le spese legali all’avvocato che l’ha assistita, Sara Zaccaria. Lo ha stabilito con una sentenza il giudice del Lavoro di Brindisi, Maria Forastiere accogliendo il ricorso della donna.

L’operatrice del 118 sospesa per un commento a un post di Emiliano

La donna, secondo quanto contestato dal datore di lavoro aveva, aveva “commentato, sul social network www.facebook.com, un post pubblicato dal Presidente della Regione Puglia, dott. Michele Emiliano, relativo all’acquisto da parte dell’Amministrazione regionale di materiale Dpi contro la diffusione del Covid 19”. In particolare aveva “dichiarato pubblicamente che la situazione dell’Asl Br è “vergognosa”, allegando un’immagine fotografica della dotazione sanitaria in uso agli operatori del Seu 118” e aveva anche “affermato che vi sono casi di contagio di Covid 19 anche tra gli stessi operatori del 118 (…) Orbene, tali dichiarazioni, oltre a gettare discredito sull’immagine dell’Asl di Brindisi e del SEU 118, generando un allarmismo ingiustificato nell’opinione pubblica sulla diffusione del Covid 19”.

 

Il giudice del lavoro di Brindisi ha riconosciuto il legittimo diritto di critica

Nell’esaminare il merito della vicenda, il giudice Forastiere sostiene nella sentenza che “il contenuto del post costituisce in sostanza la manifestazione di un’opinione relativa alla situazione in cui versava il personale sanitario. È indubbio che il tema affrontato dalla ricorrente rivestisse interesse pubblico ed è parimenti indubbio che la stessa aveva diritto di riferire la propria esperienza al riguardo, manifestando la propria opinione”.
Legittimo, quindi, secondo il giudice l’esercizio del diritto di critica (peraltro manifestato senza alcun riferimento specifico al proprio datore di lavoro), come specifica, ancora, nella sentenza e che comunque il commento era accompagnato da un’immagine fotografica che, secondo quanto dedotto e non contestato, era nota all’opinione pubblica poiché già pubblicata su quotidiani locali, ritendendo infondata la contestazione e l’irrigazione della sanzione all’operatrice. Il giudice ha anche rigettato la domanda risarcitoria ed ha condannato il datore di lavoro a liquidare la somma di 700 euro al difensore della ricorrente.

  di Vittorio Giovenale per www.secoloditalia.it