Assemblee di condominio emailL’invio dell’avviso può avvenire anche attraverso strumenti alternativi. Sempre che l’amministratore, in caso di contestazione, possa provare di avere ottenuto il consenso preventivo da parte del destinatario. Lo ha confermato la Corte di appello di Brescia. Strada in discesa per gli amministratori alle prese con l'organizzazione delle assemblee. L'invio dell'avviso di convocazione può infatti avvenire anche via e-mail se vi sia stato il previo consenso del condomino. Lo ha indirettamente confermato la Corte di appello di Brescia con la sentenza n. 4 dello scorso 3 gennaio 2019.

È quindi possibile utilizzare anche strumenti alternativi a quelli previsti dalla legge per invitare i condomini a partecipare alle riunioni del condominio, sempre che l'amministratore, in caso di contestazione, possa provare di avere ottenuto il consenso preventivo da parte del destinatario.

Le finalità dell'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione, che deve essere predisposto dall'amministratore condominiale e inviato a tutti i condomini presso la propria residenza o il proprio domicilio, come risultante dall'anagrafe condominiale, è finalizzato a consentire la partecipazione dei condomini all'assemblea. Fino alla modifica della normativa condominiale nel 2012, la legge non prevedeva forme specifiche per l'avviso di convocazione, né particolari modalità di comunicazione dello stesso.

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dall'articolo di  Gianfranco Di Rago  per ItaliaOggi.it 

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