adozione in Italia a due padri gayLa sentenza: "E' una vera e propria famiglia e un rapporto di filiazione in piena regola che come tale va pienamente tutelato". La vicenda è stata seguita da Rete Lenford: "E' stato stabilito che non ci sono ostacoli al riconoscimento della continuità dei rapporti che si costituiscono all'estero". Un altro passo avanti sulla strada dei pari diritti fra coppie etero e omosessuali. Il Tribunale dei minori di Firenze ha disposto la trascrizione anche in Italia dei provvedimenti emessi da una Corte britannica e ha così riconosciuto l’adozione di due bambini da parte di una coppia gay. E' la prima volta che accade in Italia. I fratellini sono stati adottati dai due uomini, cittadini italiani, nel Regno Unito, dove risiedono da anni: "Per la prima volta viene riconosciuta in Italia l'adozione di minori all'estero da parte di una coppia di uomini", fa sapere Rete Lenford, l'Avvocatura per i diritti Lgbti a cui si sono rivolti i due papà.

Si tratta di una differenza sostanziale rispetto alla cosiddetta stepchild adoption (letteralmente 'adozione del figliastro'), che consente al figlio di essere adottato dal partner (unito civilmente o sposato) del proprio genitore. In questo caso, invece, si tratta di un’adozione a tutti gli effetti di due bambini che non avevano legami biologici con i padri che ora diventano, a tutti gli effetti, genitori.

Nella nota diffusa dalla Rete Lenford si legge: "La disposizione normativa prevede che l'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero ad istanza di cittadini italiani che dimostrino di avere soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia purché 'conforme ai principi della Convezione' (Convenzione dell'Aja 29 maggio 1993)".

Si tratta di un'ipotesi che si differenzia dalla disciplina che riguarda l'adozione internazionale da parte di cittadini italiani che risiedono nel nostro Paese e da quella prevista dal diritto internazionale privato che "impone il riconoscimento automatico di provvedimenti stranieri che riguardano genitori adottivi stranieri e minori stranieri o non in stato di abbandono (art. 41 L. n.218/1995)"

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dall'articolo di repubblica.it

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